Legittimo esercizio della attività di consulenza in Naturopatia

L’attività professionale di  consulenza è liberamente e legittimamente praticabile senza obbligo di possesso di titoli pubblici o privati, senza abilitazioni, riconoscimenti, iscrizioni ad Albi o federazioni.

Il suo legittimo esercizio è solamente condizionato dal fatto che esso avvenga in ottemperanza con la normativa fiscale e senza violare l’ambito di competenza di altre professioni.

La certificazione fornita da NATUROPATA 360 consente, a seguito di  iscrizione alla Camera di commercio come soggetto IVA, di esercitare in piena e totale legittimità l’attività di libero professionista nell’ambito della consulenza del benessere  e della naturopatia, in quanto attesta il regolare svolgimento di un percorso didattico nel quale l’allievo è stato formato ed educato a svolgere tale attività, di cui ha appreso le relative necessarie conoscenze e competenze, nel  rispetto della normativa vigente.

 

 

Disciplina legislativa dell’attività di Consulenza

Il contratto di consulenza è il contratto con il quale il consulente ( o prestatore d’opera intellettuale  di cui art. 2229 c.c. e seguenti) si impegna senza vincolo di subordinazione ad effettuare una prestazione di carattere prevalentemente intellettuale  e personale nei confronti del cliente/committente, beneficiando  di un giusto compenso da parte dello stesso  cliente/committente. Tale contratto si distingue dalla particolare prestazione di carattere professionale e prevalentemente intellettuale, rispetto all’uso del lavoro manuale, e dall’iscrizione obbligatoria del consulente in determinati albi o elenchi previsti dalla legge. L’iscrizione fa ottenere a quest’ultimo un particolare status che si differenzia nettamente dallo status di imprenditore. In ogni caso, tale tipologia contrattuale riguarda anche le professioni intellettuali non assoggettate all’iscrizione ad albi ed elenchi ma caratterizzate dal loro specifico contenuto intellettuale.  Altro elemento specifico di questo contratto  è la discrezionalità e l’autonomia del consulente nell’esecuzione dei suoi compiti.

Quando invece il consulente non svolge una professione regolamentata dalla legge tramite albi o elenchi, si applica la diversa (ma in molti punti analoga) disciplina del contratto d’opera di cui agli art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Il contratto di consulenza può essere stipulato sia nel settore privato sia nel settore delle pubbliche amministrazioni. Infatti  le pubbliche amministrazioni, quanto non possono fare fronte a particolari esigenze tramite risorse interne, hanno la facoltà (nei limiti stabiliti dalla legge) di conferire incarichi individuali (e cioè stipulare un contratto di consulenza) a soggetti esterni con particolari e “uniche” capacità ed esperienze professionali.

Il contratto e il relativo incarico può essere conferito con qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà delle parti, anche se è consigliabile la redazione di un contratto sotto forma di scrittura privata, ove fissare garanzie e diritti e doveri delle parti.

Nell’esecuzione dell’opera il consulente deve eseguire personalmente l’incarico assunto, anche se può sempre avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituiti e ausiliari.

Il consulente, essendo “parte” del contratto, deve adempiere alla sua prestazione secondo la dovuta diligenza, in conformità alle regole generali delle obbligazioni. La diligenza richiesta non è quella del buon padre di famiglia (diligenza media umana) ma quella professionale, dato che il consulente è un soggetto qualificato.

– See more at: http://contrattoconsulenza.avvocatoferrante.it/contratto-consulenza.html#sthash.aVVqOYsq.dpuf


LEGGE N° 4 DEL 2013 E PROFESSIONE DI NATUROPATA: ASPETTI LEGALI

 

 

 Risultati immagini per aspetti legali

 

 

Legge n° 4 del 2013 e professione di naturopata: aspetti legali.
Chiariamo i dubbi e sveliamo la speculazione di alcune scuole e associazioni di naturopatia.

 

(Fonte UNIPSI www.naturopatiatorino.org)

 

 

 

Poiché la legge numero quattro del 2013 sulle professioni non organizzate in Albi è stata sfruttata da scuole e organizzazioni di vario tipo per scopi strettamente di interesse economico personale (la frequenza a una scuola e l’adesione vita natural durante a una associazione di naturopatia garantiscono enormi profitti) e non certo a tutela dei cittadini, chiariamo i principali dubbi che possono sorgere a seguito della lettura della pubblicità della maggior parte delle scuole di associazioni e federazioni di naturopati.

 

1.    La legge n° 4 del 2013 prevede la possibilità di inserimento in un elenco predisposto dal Ministero dello Sviluppo economico di associazioni professionali. L’inserimento di un’ associazione di professionisti in questo elenco non costituisce in alcun modo un riconoscimento giuridico della professione da essi esercitata. Questo può avvenire solo a seguito di specifici provvedimenti legislativi riguardanti la professione stessa ( ad affermarlo è il Ministero dello Sviluppo economico sul suo sito ufficiale: si veda: 

 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2027474:professioni-non-organizzate-in-ordini-o-collegi-elenco-delle-associazioni-professionali.

 

 

 

2.    Si evidenzia, come chiaramente espresso in vari punti della legge (cfr. in particolare l’art.1, comma 4), che possono svolgere l’attività anche i professionisti non iscritti ad alcuna associazione o iscritti ad associazioni non presenti sul sito del Ministero. Il che significa che non esiste una regolamentazione legislativa della professione di naturopata e che nessun vantaggio, in termini di validità legale o di qualsiasi altro tipo deriva dall’appartenenza a una delle associazioni incluse nell’elenco.

 

 

 

3. Si ricordi anche che l’art. 2 della legge recita che tali associazioni professionali “non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva (es. possono esistere più associazioni per la stessa attività professionale) nè scopo di lucro”. Ciò significa che, purché non violino le disposizioni di legge, possono esistere virtualmente decine di associazioni (o federazioni”) professionali di naturopati, ognuna delle quali avente oggetto, scopi, metodi, caratteristiche completamente diverse.

 

Ciò significa che non esiste nessuna garanzia per i cittadini che l’appartenenza di un professionista al una associazione di naturopati garantisca che tale attività sia svolta secondo criteri definiti a livello nazionale e internazionale, e che ogni associazione può definire la sua naturopatia come meglio preferisce. Manca cioè la garanzia che viene invece offerta dagli Ordini professionali, come quelli di medici o psicologi, che raccolgono tutti i professionisti abilitati alla professione.

 

 

 

3.    “Si sottolinea che l’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo economico”. E’ quindi un illecito pubblicizzare la propria attività come avente caratteristiche di riconoscimento o abilitazione professionale a norma di tale legge.

 

4.     

 

5. La legge 4/2013, agli articoli 6 e 9, prevede anche la possibilità per il singolo professionista, iscritto o meno ad una associazione, di ottenere, da un organismo accreditato dall’ente unico nazionale di accreditamento, che in Italia è ACCREDIA, la certificazione di conformità ad una “norma tecnica” relativa all’esercizio della professione.

 

Tali norme, di carattere volontario, vengono elaborate dall’ UNI (Ente Italiano di Unificazione). Per consultare un elenco delle norme tecniche UNI relative alle attività professionali comprese nella legge 4/2013, è possibile collegarsi al sito UNI, dove è anche possibile avere maggiori dettagli sul ruolo della normazione tecnica e sulle sue modalità di adozione. Si osservi come tale certificazione non è assolutamente obbligatoria e neppure è accessibile soltanto a coloro che facciano parte di una associazione. Quindi, il preteso obbligo di appartenenza a una associazione o federazione  di naturopati ai fini di tale certificazione (facoltativa) è affermazione falsa e penalmente perseguibile.

 

 

 

6. Il sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo economico risponde anche alla domanda se l’iscrizione di una associazione nell’elenco di cui al comma 7 costituisce “riconoscimento” dell’associazione stessa.

 

“NO, l’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico”. Quindi, l’inserimento in tale elenco non attribuisce all’associazione alcun valore, validità legale, diritto o qualifica superiore a quella di scuole e associazioni che rifiutano di essere inserite in tale elenco (come avviene, infatti, per la stragrande maggioranza di esse).

 

 

 

7. Per quanto riguarda le cosiddette “norme tecniche elaborate dall’UNI”, il sito del Ministero dello Sviluppo economico dichiara ufficialmente che esse costituiscono solo dei principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.

 

Quindi, non esiste alcuna regolamentazione legale diretta dell’attività professionale di naturopata, perché questa è lasciata a tutte le associazioni  e federazioni di naturopati che facciano parte dell’elenco, ognuna secondo i suoi criteri e non in base a criteri stabiliti dalla legge a livello nazionale come avviene per gli Albi professionali.

 

 

 

8. Da ultimo, il Ministero dello Sviluppo economico ribadisce che la certificazione di conformità del singolo professionista alla norma UNI NON E’ collegata all’appartenenza ad un’associazione. Entrambe costituiscono una libera scelta del professionista e possono coesistere o meno nella stessa persona. Resta libera la facoltà, da parte di un’associazione professionale, di richiedere quale requisito aggiuntivo per i propri iscritti la certificazione a una norma tecnica uni, ove esistente.

 

 

 

In conclusione, non è solo il parere della stragrande maggioranza delle scuole e delle associazioni che si occupano di didattica e formazione in materia di naturopatia a ritenere che solo ed esclusivamente una legge dello Stato potrà in qualche modo regolamentare la professione di naturopata, ma è la legge stessa che lo ribadisce.

 

Nessuno impedisce a chiunque di iscriversi ad una associazione che faccia parte dell’elenco di cui alla legge n° 4 del 2013, ma si ricorda che, in mancanza di regolamentazione legislativa, la frequenza triennale a scuole dai costi esorbitanti e il versamento annuale di quote di iscrizione a tali associazioni di categoria sono del tutto inutili ai fini del legittimo svolgimento dell’attività di naturopata.

 

Si suggerisce, quindi, di diffidare da tutte quelle scuole e associazioni che, senza aver mai definito impianto teorico, metodo, oggetto, scopi e codice deontologico della naturopatia che propongono, si dimostrano invece particolarmente attive nell’invogliare gli aspiranti naturopati ad iscriversi a percorsi di studio con frequenza in aula del costo di parecchie migliaia di euro, prospettando ad essi di poter esercitare soltanto tramite un loro diploma e l’iscrizione alla loro associazione.

 

Esse speculano sull’esistenza di una legge che non è nata per definire e regolamentare le competenze professionali di nuove professioni, e ha un suo preciso significato solo ed esclusivamente per quelle professioni, che sono la stragrande maggioranza, il cui ambito di competenza sia definito univocamente a livello nazionale (come vale per amministratori di condominio o operatori specialistici in ambito ecologico).

 

L’ossessiva insistenza con cui scuole e associazioni poco serie si riferiscono alla loro conformità alla legge n° 4 del 2013 nasconde quindi, a nostro parere, una pura speculazione nei confronti di tutti gli aspiranti naturopati che non si rendono conto che tale legge non li riconosce e non li abilita alla professione di naturopata.

 


RIASSUMENDO

 

 

Ripetiamo: qualsiasi professione può essere esercitata (nel rispetto della legge e della normativa fiscale) indipendentemente dal fatto che essa sia riconosciuta da enti, comitati, federazioni o altre organizzazioni, anche pubbliche.

Tutti gli istituti di formazione naturopatica in Italia  possono rilasciare  un attestato in Naturopatia. Ciò è dovuto dal fatto che non vi è una legge nazionale che riconosca Pubblicamente la Professione.  

 

Ai fini dell'esercizio della professione in naturopatia,

 

allo stato attuale delle leggi, Qualsiasi 'Attestato in naturopatia rilasciato  da qualsiasi realtà formativa permette, in egual misura amministrativa e giuridica, l'esercizio della Libera Professione. Trattandosi di Professione NON ORGANIZZATA in Albi

 

Ma io posso lavorare?
È la domanda che un qualsiasi operatore DBN si pone . La risposta è sì! Anche senza essere iscritto ad una Associazione Professionale, non essere in possesso di un attestato di competenza, non essere certificato sulla base di una norma tecnica UNI. E tutto ciò perché sancito dalla Costituzione italiana e rinforzato dalla nuova Legge  n° 4 del 2013.        Gli Operatori del Benessere possono lavorare senza problemi semplicemente riportando sulle fatture la dicitura “Libera professione ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 4”, o altre simili. L’adesione  ad una Associazione Professionale è su base volontaria.