LEGGE N° 4 DEL 2013 E PROFESSIONE DI
NATUROPATA: ASPETTI LEGALI
Legge n° 4 del 2013 e professione di
naturopata: aspetti legali.
Chiariamo i dubbi e sveliamo la speculazione di alcune scuole e associazioni di naturopatia.
(Fonte UNIPSI
www.naturopatiatorino.org)
Poiché la legge numero quattro del 2013
sulle professioni non organizzate in Albi è stata sfruttata da scuole e organizzazioni di vario tipo per scopi strettamente di interesse economico personale (la frequenza a una scuola e
l’adesione vita natural durante a una associazione di naturopatia garantiscono enormi profitti) e non certo a tutela dei cittadini, chiariamo i principali dubbi che possono sorgere a seguito
della lettura della pubblicità della maggior parte delle scuole di associazioni e federazioni di naturopati.
1. La legge n° 4 del 2013 prevede la possibilità di inserimento in un elenco
predisposto dal Ministero dello Sviluppo economico di associazioni professionali. L’inserimento di un’ associazione di professionisti in questo elenco non
costituisce in alcun modo un riconoscimento giuridico della professione da essi esercitata. Questo può avvenire solo a seguito di specifici provvedimenti legislativi riguardanti la
professione stessa ( ad affermarlo è il Ministero dello Sviluppo economico sul suo sito ufficiale: si veda:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2027474:professioni-non-organizzate-in-ordini-o-collegi-elenco-delle-associazioni-professionali.
2. Si evidenzia, come chiaramente espresso in vari punti della legge (cfr. in
particolare l’art.1, comma 4), che possono svolgere l’attività anche i professionisti non iscritti ad alcuna associazione o iscritti ad associazioni non presenti sul sito del
Ministero. Il che significa che non esiste una regolamentazione legislativa della professione di naturopata e che nessun vantaggio, in termini di validità legale o di qualsiasi
altro tipo deriva dall’appartenenza a una delle associazioni incluse nell’elenco.
3. Si ricordi anche che l’art. 2 della
legge recita che tali associazioni professionali “non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva (es. possono esistere più associazioni per la stessa attività professionale) nè scopo di
lucro”. Ciò significa che, purché non violino le disposizioni di legge, possono esistere virtualmente decine di associazioni (o federazioni”) professionali di naturopati, ognuna delle quali
avente oggetto, scopi, metodi, caratteristiche completamente diverse.
Ciò significa che non esiste nessuna
garanzia per i cittadini che l’appartenenza di un professionista al una associazione di naturopati garantisca che tale attività sia svolta secondo criteri definiti a livello nazionale e
internazionale, e che ogni associazione può definire la sua naturopatia come meglio preferisce. Manca cioè la garanzia che viene invece offerta dagli Ordini professionali, come quelli di
medici o psicologi, che raccolgono tutti i professionisti abilitati alla professione.
3. “Si sottolinea che l’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non un
valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo economico”. E’ quindi un illecito pubblicizzare la propria attività come avente
caratteristiche di riconoscimento o abilitazione professionale a norma di tale legge.
4.
5. La legge 4/2013, agli articoli 6 e 9,
prevede anche la possibilità per il singolo professionista, iscritto o meno ad una associazione, di ottenere, da un organismo accreditato dall’ente unico nazionale di accreditamento, che in
Italia è ACCREDIA, la certificazione di conformità ad una “norma tecnica” relativa all’esercizio della professione.
Tali norme, di carattere volontario,
vengono elaborate dall’ UNI (Ente Italiano di Unificazione). Per consultare un elenco delle norme tecniche UNI relative alle attività professionali comprese nella legge 4/2013, è possibile
collegarsi al sito UNI, dove è anche possibile avere maggiori dettagli sul ruolo della normazione tecnica e sulle sue modalità di adozione. Si osservi come tale certificazione non è
assolutamente obbligatoria e neppure è accessibile soltanto a coloro che facciano parte di una associazione. Quindi, il preteso obbligo di appartenenza a una associazione o
federazione di naturopati ai fini di tale certificazione (facoltativa) è affermazione falsa e penalmente perseguibile.
6. Il sito ufficiale del Ministero dello
Sviluppo economico risponde anche alla domanda se l’iscrizione di una associazione nell’elenco di cui al comma 7 costituisce “riconoscimento” dell’associazione stessa.
“NO, l’elenco ha una finalità
esclusivamente informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico”. Quindi, l’inserimento in tale elenco
non attribuisce all’associazione alcun valore, validità legale, diritto o qualifica superiore a quella di scuole e associazioni che rifiutano di essere inserite in tale elenco (come avviene,
infatti, per la stragrande maggioranza di esse).
7. Per quanto riguarda le cosiddette
“norme tecniche elaborate dall’UNI”, il sito del Ministero dello Sviluppo economico dichiara ufficialmente che esse costituiscono solo dei principi e criteri generali che disciplinano
l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.
Quindi, non esiste alcuna
regolamentazione legale diretta dell’attività professionale di naturopata, perché questa è lasciata a tutte le associazioni e federazioni di
naturopati che facciano parte dell’elenco, ognuna secondo i suoi criteri e non in base a criteri stabiliti dalla legge a livello nazionale come avviene per gli Albi
professionali.
8. Da ultimo, il Ministero dello
Sviluppo economico ribadisce che la certificazione di conformità del singolo professionista alla norma UNI NON E’ collegata all’appartenenza ad un’associazione. Entrambe
costituiscono una libera scelta del professionista e possono coesistere o meno nella stessa persona. Resta libera la facoltà, da parte di un’associazione professionale, di richiedere quale
requisito aggiuntivo per i propri iscritti la certificazione a una norma tecnica uni, ove esistente.
In conclusione, non è solo il parere
della stragrande maggioranza delle scuole e delle associazioni che si occupano di didattica e formazione in materia di naturopatia a ritenere che solo ed esclusivamente una legge
dello Stato potrà in qualche modo regolamentare la professione di naturopata, ma è la legge stessa che lo ribadisce.
Nessuno impedisce a
chiunque di iscriversi ad una associazione che faccia parte dell’elenco di cui alla legge n° 4 del 2013, ma si ricorda che, in mancanza di regolamentazione legislativa, la
frequenza triennale a scuole dai costi esorbitanti e il versamento annuale di quote di iscrizione a tali associazioni di categoria sono del tutto inutili ai fini del legittimo svolgimento
dell’attività di naturopata.
Si suggerisce, quindi, di diffidare da
tutte quelle scuole e associazioni che, senza aver mai definito impianto teorico, metodo, oggetto, scopi e codice deontologico della naturopatia che propongono, si dimostrano invece
particolarmente attive nell’invogliare gli aspiranti naturopati ad iscriversi a percorsi di studio con frequenza in aula del costo di parecchie migliaia di euro, prospettando ad essi di poter
esercitare soltanto tramite un loro diploma e l’iscrizione alla loro associazione.
Esse speculano sull’esistenza di una
legge che non è nata per definire e regolamentare le competenze professionali di nuove professioni, e ha un suo preciso significato solo ed esclusivamente per quelle professioni, che sono la
stragrande maggioranza, il cui ambito di competenza sia definito univocamente a livello nazionale (come vale per amministratori di condominio o operatori specialistici in ambito
ecologico).
L’ossessiva insistenza con cui scuole e
associazioni poco serie si riferiscono alla loro conformità alla legge n° 4 del 2013 nasconde quindi, a nostro parere, una pura speculazione nei confronti di tutti gli aspiranti naturopati
che non si rendono conto che tale legge non li riconosce e non li abilita alla professione di naturopata.
RIASSUMENDO
Ripetiamo: qualsiasi professione può
essere esercitata (nel rispetto della legge e della normativa fiscale) indipendentemente dal fatto che essa sia riconosciuta da enti, comitati, federazioni o altre organizzazioni, anche
pubbliche.
Tutti gli istituti di formazione naturopatica in Italia possono rilasciare
un attestato in Naturopatia. Ciò è dovuto dal fatto che non vi è una legge nazionale che riconosca Pubblicamente la Professione.
Ai fini dell'esercizio
della professione in naturopatia,
allo stato attuale delle leggi, Qualsiasi
'Attestato in naturopatia rilasciato da qualsiasi realtà formativa permette, in egual misura amministrativa e giuridica, l'esercizio della Libera
Professione. Trattandosi di Professione NON ORGANIZZATA in Albi
Ma io posso lavorare?
È la domanda che un qualsiasi operatore DBN si pone . La risposta è sì! Anche senza essere iscritto ad una Associazione Professionale, non essere in possesso di un attestato
di competenza, non essere certificato sulla base di una norma tecnica UNI. E tutto ciò perché sancito dalla Costituzione italiana e rinforzato dalla nuova
Legge n° 4 del 2013. Gli Operatori del Benessere possono lavorare senza problemi semplicemente riportando sulle
fatture la dicitura “Libera professione ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 4”, o altre simili. L’adesione ad una Associazione Professionale è su base
volontaria.